La bonifica dei residuati bellici è diventata un business per pochi

Questa mattina è ricominciato il recupero, dallo specchio acqueo portuale di Molfetta, di altri 56 ordigni residuati bellici caricati al fosforo e il successivo loro trasferimento presso una cava di Corato. I convogli partiranno il 27–28–29–30–31 ottobre e 1 novembre e, ogni giorno, oltre i militari saranno impegnati, direttamente e non, anche dei civili che in qualche modo con le loro professionalità e/o imprese partecipano a queste operazioni sin dal 2009.

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le spese relative alle missioni del personale dei vari Enti civili e militari, che forniscono la presenza continua durante le operazioni; una ambulanza della Croce Rossa Italiana con medico, infermiere professionale e personale paramedico; personale del Comando VV.FF.; la Ditta Binetti Capurso per nolo autogrù ed assistenza al recupero dal fondo marino dei fusti contenenti gli ordigni;  la FERRAMENTA PEDONE s.r.l. fornisce dei materiali occorrenti per lo svolgimento in sicurezza del brillamento; la Global Cave srl (Cava) di CORATO offre la disponibilità ed uso di una cava con mezzi e operatori per il ripristino dei luoghi dopo aver neutralizzato e fatto brillare gli ordigni; e poi abbiamo il fotografo Giuseppe Grillo (?) di “FOTO REPLAY” che documenta con puntualità tutte le operazioni dallo spiaggiamento degli ordigni al brillamento in cava.  In dettaglio:

a) FERRAMENTA PEDONE s.r.l. – Bisceglie –  fornitura di quanto richiesto dall’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia con nota prot. n. 68807 del 22.10.2014 per l’espletamento del proprio servizio: – n. 200 sacchetti di sabbia da kg. 25; – n. 2 rotoloni di carta asciuga mani con relativi portarotoli; – n. 6 maschere con n. 12 filtri; – n. 12 paia di guanti in gomma resistenti; – n.7 paia di stivali (dicuin.1n.40,n.4n.42,n.141en.143); – n. 12 rotoli di nastro isolante; – n. 12 rotoli di nastro telato americano; – n. 9 paia di occhiali protettivi da lavoro; – gazebo a fisarmonica;  per l’importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa;

b) Global Cave srl (Cava) di – CORATO. Per l’utilizzo della cava compreso: Preparazione di rampe per la discesa degli automezzi artificieri; Movimentazione di blocchi di pietra già estratti per la creazione di spazi di manovra ai mezzi militari interessati alle operazioni; Utilizzo di alcuni blocchi di pietra per creare un muro di contenimento per le conseguenze del brillamento, con utilizzo dei mezzi ed operatore (escavatore e pala meccanica); Fermo tecnico del sito per gg.6 e danneggiamenti arrecati; – Rimozione dei detriti conseguenti le operazioni di brillamento negli stessi giorni di fermo, nell’ipotesi di materiale innocuo … Per l’importo complessivo per gg.6 (comprensivi dei due per la preparazione rampa e dell’area di brillamento e successiva bonifica) € 18.000,00;

c) 11° Reggimento Genio Gustatori di Foggia ( giorni 6 – unità impegnate n. 1 Ufficiale e n.6 Sottufficiali) Spese di vitto e alloggio presso strutture alberghiere e attività di breefing a fine operazioni importo € 1.500,00 – (non congrua);

d) Binetti Capurso Girolamo  – Molfetta, per nolo autogru ed assistenza per il recupero a terra di ordigni (previsione gg.6 ) € 4.500,00;

e) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, per la presenza di n. 8 uomini (1 funz. 2 C.S. e 5 vigili) con mezzi ABP – AFNBCR per una spesa complessiva di € 18.930,00 così specificato: 1. per i precedenti interventi relativi all’ottavo, nono, decimo e l’attuale undicesimo intervento: € 18.874,00 ; 2. interessi legali dal 24.02.2014 al 09.06.2014 € 54,30;

f) Croce Rossa Italiana sezione di Molfetta la presenza per la durata delle operazioni di un’ambulanza perfettamente attrezzata con a bordo un medico, un infermiere professionale e personale paramedico contributo di € 800,00, quale rimborso spese per la disponibilità di figure professionali e mezzo di soccorso;

g) Foto REPLAY di Giuseppe Grillo (?), la presenza per la durata delle operazioni per realizzazione servizio fotografico e video del recupero e brillamento degli ordigni per l’importo complessivo di € 1.250,00 (foto e video ed 1 copia di foto stampate);

h) VARIE per assistenza ai VV.FF. mezzi di trasporto alle cave e in cava, materiali vari occorrenti e non previsti, ecc,  € 1.520,00.

La Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici n. 248 del 23.10.2014, prevede una spesa complessiva di €. 55.000,00 ma la somma delle voci dalla a) alla h) è pari a €. 49.000,00. Alcune voci di spesa includono l’IVA altre no, manca completamente il codice CIG e poi non è chiara la richiesta dei Vigili del Fuoco che chiedono il pagamento dell’ottavo, nono e decimo intervento senza specificare le date e la quantificazione di ognuno. Il vitto e alloggio, per 6 giorni, dei 7 militari dell’esercito non è congruo e il fotoreporter non si chiama Grillo ma Cirillo. Insomma ancora una volta siamo di fronte a un atto amministrativo scritto malissimo e che andrebbe revocato.

Cogliamo l’occasione per sottolineare due dati che meritano un approfondimento. Perchè dal 2009 l’amministrazione comunale coinvolge la ferramenta Pedone di Bisceglie e non, a rotazione,  una ferramenta di Molfetta ? E poi, la presenza della Croce Rossa Italiana, in questi 6 giorni di attività, in sostituzione del SERMOLFETTA costerà alla collettività solo un “contributo” di € 800,00, quale rimborso spese per la disponibilità di figure professionali e mezzo di soccorso, poco più di 130 euro al giorno. Invece dal 2009, da quando hanno avuto inizio le operazioni di bonifica e trasferimento bombe, il SERMOLFETTA ha sempre chiesto e ottenuto dal sindaco Azzollini un “rimborso spese” che si aggirava tra i 400 e i 500 euro al giorno. Ora ci chiediamo, esagerava il SER a chiedere tanto, o è la C.R.I. a chiedere poco? Oppure è la storia del “volontariato”, in questa città, che andrebbe riscritta?

Recupero ordigni a “presunto caricamento speciale”

 Capitaneria di Porto di MOLFETTA

ORDINANZA n.60/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTI gli esiti della riunione, convocata dalla Prefettura di Bari con foglio prot. n.14/450/l2/Prot. Civ. in data 13.10.2014, tenutasi presso la Sala di Protezione Civile della stessa Prefettura in data 17.10.2014;

VISTO l’ordine di operazione n”01 prot.0014071 in data 2l.10.2014 con il quale l’11’ Reggimento Genio Guastatori di Foggia ha comunicato che nei giomi 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, congiuntamente con il Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, eseguirà il recupero dallo specchio acqueo portuale di Molfetta di ordigni residuati bellici a presunto caricamento speciale e il successivo loro trasferimento presso idonei siti per le consequenziali operazioni di brillamento;

VISTA la propria Ordinanza n.03/2011 in data 03.02.2011 nella sua versione consolidata, relativa all’attività di bonifica da ordigni residuati bellici condotta dal Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto;

CONSIDERATO che gli ordigni posizionati in mare in zona di sicurezza dal nucleo SDAI di Taranto, durante le operazioni di cui trattasi, saranno recuperati e depositati a terra per consentire al personale dell’11R.G.T. Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di Foggia il posizionamento degli stessi in appositi contenitori per le successive operazioni di trasferimento e brillamento;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, precludere la sosta di uomini e mezzi sulla diga antemurale “A. Salvucci” nonchè il transito e la sosta di unità navali in genere oltre che le attività subacquee nello specchio acqueo circonstante la citata diga a tutti coloro che non sono direttamente interessati alle operazioni di cui trattasi;

RITENUTO altresi necessario, durante il trasferimento degli ordigni, interdire l’accesso in genere nelle aree demaniali marittime che saranno direttamente interessate dal passaggio dei mezzi impegnati nel trasporto degli ordigni;

VISTA la pubblicazione SMM151 edita dallo Stato Maggiore della Marina Militare;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonchd I’art.59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni 27. 28. 29. 30 e 31 ottobre 2014, a partire dalle ore 10.00, sulla diga antemurale “Achille Salvucci” del porto di Molfetta si svolgeranno operazioni di recupero di ordigni a presunto caricamento speciale (bombe d’aereo incendiarie) da parte del personale del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto. Gli ordigni, una volta recuperati, verranno allocati in appositi contenitori, caricati sugli automezzi dell’Esercito Italiano e trasferiti in cava per il brillamento che verrà effettuato a cura del personale dell’11° RGT. Guastatori di Foggia dell’Esercito Italiano.

SDAI2

ORDINA

Articolo I

Nei giomi di cui al rende noto, dalle ore 10.00 e fino al termine delle operazioni di recupero e successivo trasferimento degli ordigni, nell’area centrata nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:

Lat.4lol2’40.80’N – Long. 016035’05.20E (datum WGS g4);

in cui saranno effettuate le operazioni di spiaggiamento da parte del personale del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, è vietato:

a.  per un raggio di 1000(mille) metri. effettuare immersioni subacquee di qualsiasi tipo;

b. per un raggio di 300 (trecento) metri. il transito, l’ancoraggio e la sosta a persone, mezzi navali e terrestri, nonchè ogni altra attivitd in genere.

Sono esclusi dai divieti di cui sopra il personale ed i mezzi partecipanti alle operazioni o in assistenza alle stesse.

Articolo 2

Salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n”17112005;

b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispiie, ai sensi dell’art .1174 o 1231 del Codice della Navigazione; oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell’inosservanza delle norme contenute nell’ordinanza stessa. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Molfetta, il 21 ottobre 2014

segue l‘Ordinaza Sindacale

Azzollini, il capogruppo Pd che lo ha “salvato” indagato per peculato

Italian senators Isabella Del Monte, Felice Casson and Giuseppe Cucca attend the final hearing of a senate panel discussing if former Premier Silvio Berlusconi must surrender his Senate seat, in Rome, Friday, Oct. 4, 2013. An Italian Senate panel deciding whether ex-Premier Silvio Berlusconi should lose his seat in the upper chamber of Parliament because of his tax fraud conviction and prison sentence. (AP Photo/Andrew Medichini)

di Monia Melis – www.ilfattoquotidiano.it

Da senatore Pd, e soprattutto in quanto membro delle Giunta delle elezioni e immunità parlamentari, il nome dell’avvocato nuorese Giuseppe Cucca (nella foto con Felice Casson e Isabella Del Monte) è diventato d’un tratto noto. In qualità di capogruppo appena pochi giorni fa, insieme ad altri sette parlamentari dem, ha infatti negato l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche indirette di Antonio Azzollini, presidente della commissione Bilancio del Senato in quota Nuovo centrodestra, accusato di diversi reati nell’inchiesta sul porto di Molfetta, di cui è stato sindaco. Tra le contestazioni una presunta truffa per 150 milioni di euro e mancate bonifiche dei fondali. La cronaca è nota: dopo nove mesi di rinvii dalla giunta è arrivato il “no” e, insieme anche l’autosospensione del relatore, collega di partito, Felice Casson. Poi la rivolta interna con le accuse del deputato Pd Pippo Civati e i sospetti di pressioni politiche. Tra presunte telefonate e riunioni in corsa, quando ormai era il momento di votare. Poi il responso e il profilo basso.

Il senatore Cucca è uno dei pochi a parlare: “Chi insinua che vi siano state pressioni politiche o di altro genere lo fa in palese malafede, dato che colpevolmente dimentica che le stesse persone, anche nel recente passato, non hanno esitato ad assumere decisioni ben più delicate, che davvero avrebbero potuto avere implicazioni sulla vita politica del Paese. E ciò anche in presenza di gravi minacce per loro e per i familiari”. Ma se la notorietà nazionale viene guadagnata di volta in volta, diversa quella regionale. Il nome di Cucca in Sardegna è nell’elenco degli Onorevoli coinvolti nella maxi inchiesta sui fondi regionali. Un esercito che supera gli ottanta nominati distribuiti nei tre filoni portati avanti dalla Procura di Cagliari, con costante aggiornamento.

L’accusa per tutti è di peculato: aver utilizzato i soldi destinati all’attività istituzionale per spese e fini diversi, personali. Alla base dell’inchiesta, prima in Italia, c’è il resoconto della supertestimone Ornella Piredda, già dipendente del Gruppo misto. Lo schema è poi stato applicato a diverse legislature, nella filosofia, ribadita durante gli interrogatori che “così fan tutti”. Ecco quindi la distribuzione dei soldi pubblici – milioni di euro – con il sistema “paghetta”: non attività e spese istituzionali da rimborsare ma un tot a consigliere, quasi mai documentato. In particolare il senatore Cucca è indagato da ottobre del 2013, in quanto ex consigliere regionale della Margherita, insieme ad altri 32 appartenenti del centrosinistra con cifre mediamente basse rispetto ad altri colleghi di assemblea. Il pm Marco Cocco gli contesta presunte spese illecite per 19.608 euro relativi alla XIII legislatura, tra il 2004 e il 2009. Così suddivisi: 15mila euro ottenuti dal gruppo, 4mila attraverso il bancomat.

Un secondo avviso a comparire è stato poi notificato qualche mese più tardi, a giugno, per altri 2mila euro. Tutti i consiglieri sorpresi, ma non scossi, pronti a giustificare e a trovare fatture e ricevute. Mentre si indaga su viaggi e altri acquisti ritenuti non in linea. Cucca allora aveva dichiarato: “Quei fondi non li ho usati neppure tutti, ma voglio prima capire di cosa mi si accusa; capisco meno, ma so che è normale in questi casi, la gogna mediatica che si scatena, come se avessimo fatto chissà cosa”. A fine gennaio l’interrogatorio di novanta minuti in compagnia del legale. Il senatore ha definito di aver fatto le spese sospette per “fini istituzionali”, comunque “giustificabili per fini politici”: come i costi sostenuti per dipendenti e uffici.

“Armi chimiche sui fondali di Pesaro”. Un mistero lungo 70 anni

di Rita Bartolomei – www.ilrestodelcarlino.it

Dove? « Là, a tre miglia e mezzo dalla costa, dieci-quindici metri sotto la sabbia». Porto di Pesaro. Alessandro Lelli – ieri faceva il manager, oggi insegna Marketing – non ha dubbi. Qui, al largo (ma non troppo), è custodito un mistero lungo settant’anni. Ordigni della seconda guerra mondiale. Armi chimiche. Bombe all’iprite e fusti di arsenico. Questione delicatissima. Anche per questo il professore – presidente di un Coordinamento nazionale che si batte per una corposa bonifica – sceglie bene le parole. «C’è un pericolo potenziale che nessuno può valutare. Stiamo combattendo da cinque anni. Chiediamo subito un monitoraggio. Abbiamo preparato un esposto che raccoglie decine di firme. Nei prossimi giorni lo presenteremo in procura».

Dalle Marche al Lazio alla Puglia chi ha aderito al comitato si è messo a ristudiare la storia, mai risolta, dell’ultimo conflitto mondiale. Partendo da ‘Veleni di Stato’, libro-inchiesta pubblicato nel 2009 da Gianluca Di Feo. È l’estate del ’44. Hitler dà ordine ai suoi di far sparire gli arsenali di armi chimiche (italiane), a Urbino c’è un deposito. Vuol portare tutto in Germania. Manovra troppo pericolosa, ci ripensa. Decide di far sparire il carico in mare. Tra luglio e agosto le chiatte tedesche fanno avanti e indietro, quelle armi micidiali non devono finire nelle mani degli Alleati.

Questo raccontano i documenti storici. Ma quali sono le prove di oggi? «Andrebbero sentiti i pescatori – suggerisce Lelli –. Loro sanno. Magari trovano gli ordigni ma li ributtano in mare, hanno paura». Mistero nel mistero. Nel ’51 il sottosegretario Tambroni rispondendo all’interrogazione di Enzo Capalozza, ex sindaco di Fano, riconosceva il pericolo e dava le coordinate. Alcune indicazioni, però, sono sbagliate. Due punti che dovrebbero essere in mare sono invece sulla terraferma. Il mistero è approdato nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si sta muovendo anche la Capitaneria di porto.

«Abbiamo incontrato i pescatori, li abbiamo rassicurati – apre il comandante Angelo Capuzzimato –. Se trovano un ordigno ci contattino, per loro nessuna conseguenza». E poi? Lelli ha una sua idea. «Spero che dall’esposto della procura nasca un’indagine approfondita – è l’attesa –. Bisogna ascoltare i testimoni. E se si trovano riscontri, andare avanti con il monitoraggio e la bonifica».

Negli ultimi anni si sono moltiplicati denunce e convegni. Lettere di sindaci e presidente di Regione. Interrogazioni parlamentari ripetute più o meno con le stesse parole. «Tante dichiarazioni di principio, ma dopo un po’ spariscono tutti», il bilancio di Lelli. La sua conclusione, in sostanza, è la stessa scritta in fondo al dossier di Legambiente, due anni fa: « Gli ordigni a carica di gas nei fondali di Pesaro ci sono (…). Quello che è da accertare è invece dove, quanti e in che stato ».

Il verbale della vergogna protegge il “PresidenteSenatoreExsindaco”

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio, del 24 settembre e del 1° ottobre 2014.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, invitando ad iscriversi a parlare i senatori interessati ad intervenire.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel rilevare preliminarmente come l’aspetto riguardante il titolo di reato sia stato considerato erroneamente dirimente ai fini della applicazione, nel caso concreto, delle garanzie previste dall’articolo 68 della Costituzione, sottolinea invece come la linea discriminante in ordine alla utilizzabilità o meno di intercettazioni che coinvolgono un parlamentare resta tracciata sia dalla richiamata norma costituzionale sia, soprattutto, dalla giurisprudenza che si è consolidata sul punto. Si è così distinta la fattispecie delle intercettazioni telefoniche dirette – in quanto riguardanti direttamente un parlamentare – le quali, come tali, sono inutilizzabili senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, e, dall’altro lato, si è individuata la fattispecie delle intercettazioni telefoniche indirette, a sua volta classificabile in due sottofattispecie: le intercettazioni indirette in senso stretto e le intercettazioni indirette che più propriamente devono definirsi occasionali e casuali.
Queste due fattispecie danno luogo, infatti, a conseguenze diametralmente opposte: le intercettazioni telefoniche di tipo occasionale e casuale afferiscono ad utenze intestate a soggetti terzi – quindi, non coperti dalla garanzia dell’articolo 68 della Costituzione – utenze sulle quali non era prevedibile l’utilizzabilità e, conseguentemente, il coinvolgimento o la partecipazione del parlamentare. Al contrario, le intercettazioni indirette possono riguardare utenze telefoniche intestate a terzi – soggetti che non rivestono la carica di parlamentare – utenze sulle quali però era prevedibile il rischio di poter captare conversazioni telefoniche che riguardavano un parlamentare che aveva abitudine e consuetudine di rapporti con il soggetto direttamente intercettato. In quest’ultimo caso, pertanto, tutte le volte in cui è configurabile il rischio o la possibilità o la probabilità di intercettare il parlamentare, l’intercettazione stessa dovrebbe essere considerata inutilizzabile.
Ricostruiti in tali termini i criteri che devono essere necessariamente seguiti in merito alla utilizzabilità di intercettazioni che investono un parlamentare, occorre ora verificarne l’applicazione in merito alla vicenda all’esame. A suo avviso non vi è dubbio che si è di fronte ad un caso di intercettazioni telefoniche indirette in senso stretto, poiché fin dall’inizio era sussistente la possibilità di poter intercettare indirettamente il senatore Azzollini; era perciò rappresentabile agli uffici inquirenti la possibilità che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione, tanto più che l’ipotesi di concorso di reato – a supporto della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari – lasciava presagire che tra i soggetti coinvolti sussistevano abituali rapporti telefonici. Era pertanto perfettamente prevedibile che il committente dell’opera in questione, cioè il senatore Azzollini, intrattenesse rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l’opera stessa. Alla luce del quadro descritto, dunque, le intercettazioni telefoniche che indirettamente hanno coinvolto il senatore Azzollini necessitavano della preventiva autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.
Ribadito pertanto che, a suo parere, la questione concernente la qualificazione del reato – nel caso concreto, cioè, l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale – non appare dirimente né sul versante del diritto sostanziale né su quello del diritto processuale, conclude richiamando l’attenzione sul fatto che un componente della Giunta, la senatrice Alberti Casellati, essendosi dimessa per incompatibilità derivante dalla sua elezione a membro del Consiglio Superiore della Magistratura, non è stata ancora sostituita. In tal senso, si potrebbe sostenere che ci si trova di fronte ad un collegio incompleto e imperfetto, come tale inidoneo a decidere la questione in esame.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) ricorda che nella seduta del 10 luglio scorso avanzò la richiesta di acquisire copia dell’ordinanza di proroga delle indagini preliminari e degli atti richiamati emessa dal Tribunale di Trani il 27 gennaio 2012, richiesta che, non avendo ricevuto avviso contrario da parte del relatore, fu poi accolta dalla Giunta. Tali atti quindi sono stati poi effettivamente acquisiti e la Giunta ha successivamente provveduto ad audire, in due distinte occasioni, il senatore Azzollini. Rileva, peraltro, che nella stessa esposizione introduttiva svolta dal relatore nella seduta dell’11 marzo scorso si precisava che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta ad intercettazione – relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini – effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l’autorizzazione all’utilizzo.
Lo stesso relatore, nella successiva seduta del 24 settembre scorso, faceva presente che dagli atti si desumeva che il senatore Azzollini fosse iscritto nel registro degli indagati il 9 febbraio 2010, per il reato di cui al combinato disposto dagli articoli 323 e 110 del codice penale. In pari data, il pubblico ministero operava la secretazione degli atti di indagine in relazione alla predetta iscrizione, formulando, in data 23 marzo 2010, apposita richiesta di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni in ordine alla sopracitata fattispecie criminosa.
Tale ricostruzione denota, a suo parere, un atteggiamento non conforme tenuto dall’autorità giudiziaria competente che, da un lato, richiede stranamente la secretazione di atti per un reato quale l’abuso di ufficio e, dall’altro, opera inizialmente intercettazioni dirette che coinvolgono il senatore Azzollini. Inoltre, in base alla documentazione successivamente acquisita, emerge in modo incontestabile una serie di inaccortezze compiute dalla stessa autorità giudiziaria in ordine alla iscrizione del senatore Azzollini nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Considerato altresì che, come emerso nel corso della sua audizione, l’indagine penale prende avvio proprio da un atto dello stesso senatore Azzollini, rileva che le circostanze esposte descrivono in modo inequivocabile un’attività di intercettazione non casuale a carico del senatore stesso.
Ritiene pertanto che la Giunta sia chiamata a decidere non solo da un punto di vista giuridico-costituzionale, ma soprattutto dal punto di vista politico: il punto nodale della questione ruota intorno al rispetto delle garanzie sancite dall’articolo 68 della Costituzione, garanzie che non possono essere aggirate o eluse come, purtroppo, si è dovuto constatare in numerose circostanze. Pertanto, è auspicabile che la Giunta si riappropri delle prerogative che discendono dalla richiamata norma costituzionale, impedendo che l’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgono parlamentari siano sempre e comunque concesse per un errato scrupolo nei confronti del principio di trasparenza di fronte all’opinione pubblica, così privando in partenza il parlamentare della garanzia di cui all’articolo 68 della Costituzione.
In conclusione ritiene che se quelle garanzie sussistono e sono riconosciute dalla Carta costituzionale è anche perché occorre tutelare la vita democratica del Paese.

Il senatore PAGLIARI (PD) non condivide le ultime considerazioni espresse dal senatore Ferrara in merito ad una valutazione di ordine politico che la Giunta sarebbe chiamata ad effettuare riguardo all’articolo 68 della Costituzione: tale norma, a suo avviso, non può rappresentare la fonte di un privilegio, bensì lo strumento per evitare interferenze nell’esercizio della funzione parlamentare. In questa ottica, pertanto, le autorizzazioni ad acta vanno concesso nel caso in cui sussistano i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente.
Sottolinea, tuttavia, alcuni dubbi e perplessità che sottopone all’attenzione del relatore e che discendono dal fatto che potrebbe sembrare difficile scindere l’imputazione del senatore Azzollini dagli altri concorrenti per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Occorre quindi interrogarsi se nel momento in cui è stata avviata l’indagine penale, emersa un’ipotesi di concorso di reato nel senso menzionato, era pertinente distinguere l’imputazione del senatore Azzollini nel quadro del complessivo disegno criminoso. Tiene a precisare che la vicenda sottesa agli atti appare sconcertante, ferma la presunzione di innocenza di tutti i soggetti coinvolti; tuttavia, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta deve essere concentrato sugli aspetti in precedenza richiamati al fine di evitare che l’iscrizione nel registro degli indagati possa essere considerata in qualche modo reticente per eludere il dettato dell’articolo 68 della Costituzione, così ravvisando gli estremi di un fumus persecutionis a carico del parlamentare in questione.
Infine, sollecita il Presidente a fornire risposta al dubbio di ordine procedurale sollevato dal senatore D’Ascola per quanto concerne la composizione della Giunta, un cui membro – dimessosi dal Senato – non è stato ancora sostituito.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore, senatore CASSON (PD), evidenzia che, al di là della “cortina fumogena” che si è voluta innalzare sulla vicenda in esame, i termini della questione appaiono, a suo giudizio, chiari.

Il senatore D’ASCOLA (NCD) reputa inaccettabile il tono e lo spirito con i quali il relatore ha esordito nel proprio intervento.

Il PRESIDENTE richiama il relatore ad assumere un atteggiamento più moderato e rispettoso verso tutte le opinioni emerse durante il dibattito.

Il relatore, senatore CASSON (PD), prosegue nella replica, osservando che la questione sottoposta all’attenzione della Giunta coinvolge ben 62 indagati, per una serie complessa di imputazioni che hanno originato due procedimenti penali. In particolare, l’autorità giudiziaria competente ha avanzato richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni riguardanti il senatore Azzollini, intercettazioni di numero esiguo e relative ad un ristrettissimo arco temporale. Precisa altresì che tali intercettazioni hanno ad oggetto utenze telefoniche che riguardano il responsabile unico del procedimento che è stato fin dall’inizio indagato per il reato previsto dall’articolo 416 del codice penale. Alla luce degli atti acquisiti, sostiene la natura del tutto casuale delle intercettazioni che coinvolgono il senatore Azzollini poiché tale captazione è stata fortuitamente effettuata su utenze telefoniche che non potevano essere riferibili al senatore in questione.
In questi termini, ribadisce conclusivamente la propria proposta di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche riguardanti il senatore Azzollini.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che già nella precedente seduta ha avuto modo di verificare l’assoluta regolarità dei lavori della Giunta, la quale, non può essere considerata un organo perfetto; infatti, ricorda che i collegi perfetti sono quelli che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri; tuttavia, in tale fattispecie non possono ricomprendersi gli organi politici e legislativi che, quindi, devono essere considerati collegi imperfetti che possono deliberare con la presenza di un numero legale, numero legale che tanto nella scorsa seduta quanto in quella odierna è stato ampiamente superato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie sono state aggirate ed eluse le disposizioni contemplate all’articolo 68 della Costituzione in materia di intercettazioni. Lo stesso approccio poco rispettoso delle guarentigie costituzionali è stato seguito dalla Procura di Palermo relativamente all’espressione da parte della stessa di parere favorevole alla deposizione del Capo dello Stato, insieme a due esponenti della malavita organizzata, al processo per la trattativa Stato-mafia.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie la Procura di Trani ha indebitamente intercettato le conversazioni di un parlamentare, senza chiedere preventivamente l’autorizzazione alla Camera di appartenenza dello stesso.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie le intercettazioni si configurano come occasionali e conseguentemente può essere autorizzato l’utilizzo delle stesse.
Relativamente alle considerazioni espresse dal senatore Giovanardi in merito alla deposizione del Capo dello Stato nella trattativa Stato-mafia, prospetta l’opportunità che il Presidente della Repubblica rassegni le proprie dimissioni.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, sottolineando che le guarentigie contemplate all’articolo 68 della Costituzione tutelano il libero esercizio del mandato parlamentare, evitando qualsivoglia condizionamento in ordine allo stesso.
Nel caso di specie le intercettazioni di cui al documento in titolo non erano sicuramente occasionali, in quanto è del tutto inverosimile la tesi sostenuta dalla Procura in base alla quale l’imputazione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale avrebbe riguardato le ditte appaltatrici, i funzionari comunali che hanno seguito i lavori, e non il principale referente politico del comune che ha commissionato tale appalto.

Il senatore CUCCA (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22,10.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, formulata dal relatore Casson, di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche di cui al documento in titolo.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il relatore CASSON (PD) annuncia la propria sospensione dal Gruppo del Partito democratico.

Caso Azzollini, il Pd dice no alla richiesta dei pm e Casson si autosospende dal gruppo

www.repubblica.it

Dopo mesi e mesi di rinvii, la giunta per le autorizzazioni e per le le immunità del Senato ha preso la sua decisione sul caso Azzollini e il Pd si è spaccato: tutto il gruppo ha votato contro la richiesta di utilizzo delle intercettazioni a carico del senatore di Ncd e il relatore, l’ex pm Felice Casson, si è sospeso dal gruppo. Ora si dovrà nominare un nuovo relatore. Ma in Aula si va con la proposta di non autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni.

La giunta ci ha messo 9 mesi a votare sulla richiesta di autorizzazione all’uso delle intercettazioni di Antonio Azzollini (Ncd), presidente della Commissione bilancio del Senato, trasmessa a Palazzo Madama dalla procura di Trani nell’ambito dell’inchiesta sul porto di Molfetta. Il gruppo Pd, dopo aver chiesto dieci minuti di sospensione dei lavori parlamentari, ha votato no alla richiesta dei pm che invece era sostenuta dal relatore, il collega di partito Felice Casson. Vistasi bocciata la proposta dal suo stesso gruppo, Casson si sarebbe immediatamente sospeso dal gruppo. Il presidente della giunta, Dario Stefano (Sel), dovrà ora nominare un nuovo relatore, per l’Aula, tra quelli che hanno detto ‘no’ alla proposta del relatore. In Aula, la giunta si presenterà comunque proponendo di respingere la richiesta della procura di Trani. I magistrati pugliesi avevano chiesto di poter utilizzare le intercettazioni e i tabulati telefonici relativi all’utenza del senatore, alfaniano ed ex sindaco di Molfetta, indagato dal gennaio scorso nell’inchiesta su una presunta frode da 150 milioni di euro legata ai lavori del nuovo porto di Molfetta. Azzollini sarebbe indagato anche per reati ambientali in relazione alla mancata bonifica dei fondali del porto.

Il decreto “Sblocca Italia”, con le sue contraddizioni, rischia di sancire la nuova via italiana al petrolio

INSOSTENIBILE, INCOMPATIBILE, NON DISCUSSO… IL DECRETO “SBLOCCA ITALIA” E’ ANCHE INCOSTITUZIONALE!

Lo spiaggiamento di un capodoglio, avvenuto a Polignano a Mare lo scorso 29 settembre, è l’ennesima dimostrazione dell’incompatibilità esistente tra trivellazioni petrolifere e sviluppo di un’economia sana ed ecosostenibile.

Molti studi scientifici parlano espressamente di un collegamento esistente fra gli spiaggiamenti di capodogli e tartarughe e le prospezioni petrolifere effettuate tramite air-gun, con successivi danni ambientali, ricadute d’immagine per i territori e costi sociali per la rimozione delle carcasse, che finiscono per ricadere sulle tasche della collettività.

Ritenere che le amministrazioni regionali non debbano aver nessun peso sulla determinazione di questo tipo di scelte, è un palese controsenso. Da anni i territori chiedono un tavolo aperto per discutere delle scelte energetiche del Paese, con una visione chiara e nel rispetto del ruolo di ognuno.

L’accelerazione che il Governo sta imponendo sulla conversione in legge del Decreto Sblocca Italia, con particolare riferimento agli artt. 36, 37 e 38, è tuttavia l’evidente dimostrazione di non volere alcuna interlocuzione con i territori.

In esso, oltre alla drastica e riduttiva semplificazione delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni per prospezioni e trivellazioni petrolifere, è previsto il totale esautoramento di ogni potere concorrente delle Regioni, sacrificando gli artt. 117 e 118 della Costituzione all’altare di una nuova “era del petrolio”.

La definizione di un’ “Intesa” con le Regioni è un elemento fondamentale, sancito dalla Costituzione e a più riprese riconosciuto da diverse sentenze della Corte Costituzionale, e tuttora vigente data la non ancora intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione.

A maggior ragione, questo vale per i procedimenti riconosciuti dallo Stato come “strategici”, fermo restando che, all’improvviso, non tutte le attività di produzione di energia possano diventarlo per decreto.

A fronte di questo attacco, riteniamo valido ma chiaramente insufficiente il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni il 19 settembre 2014, teso a una pur attenta “revisione” degli articoli relativi agli idrocarburi.

Chiediamo con forza, alla Regione Puglia di approvare un nuovo o.d.g. con il quale venga sancito l’impegno al ricorso alla Corte Costituzionale in via principale in caso di mancata revisione degli articoli sulle trivellazioni petrolifere che non rispettano i principi costituzionali, alla stregua di quanto fatto dai Consigli regionali di Basilicata e Abruzzo.

Chiediamo con forza, alla Regione Puglia di farsi promotrice di tale istanza verso le altre regioni e verso la Conferenza stessa, riavviando il percorso che aveva portato cinque consigli regionali (Puglia, Veneto, Abruzzo, Molise e Marche) ad approvare una proposta di legge alle Camere riguardante il “divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi”.

Chiediamo con forza, ai parlamentari pugliesi e ai rappresentanti tutti della Commissione Ambiente di non essere responsabili dell’avvallo a un atto legislativo che, in maniera manifesta, non rispetti i principi della Carta Costituzionale, rendendo “strategiche” tutte le attività energetiche fatta eccezione per quelle rivenienti da fonti rinnovabili.

Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi

Brindisi Bene Comune

Comitato Balneari Puglia

Comitato No al Carbone Brindisi

Comitato No Petrolio, Sì Energie Rinnovabili

Comitato per la Tutela del Mare del Gargano

Comitato Tutela Porto Miggiano

Contramianto e altri rischi onlus

Coordinamento Naz. No Triv

Coordinamento No Triv – Terra di Bari

Garganistan

Gruppo Archeologico Garganico Silvio Ferri

Legambiente Puglia

Movimento Stop Tempa Rossa Taranto

PeaceLink

Rete No Triv Gargano

Salviamo il Paesaggio – Terra di Bari

Wwf Puglia

(PUGLIA)

Comitato Med No Triv

Comitato No Scorie Trisaia

Ola – Organizzazione lucana ambientalista

(BASILICATA)

Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano

(CAMPANIA)

Associazione culturale Sciami

Comitato No Triv Sicilia

(SICILIA)

La storia infinita delle intercettazioni del senatore Azzollini

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) propone di invertire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, svolgendo prioritariamente l’esame del documento relativo ad una richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riferimento all’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno, è prevista l’audizione del senatore Azzollini, evidenziando tuttavia che la trattazione del caso relativo al senatore Albertini potrà avvenire subito dopo.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio e del 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE  STEFANO (SEL) ricorda che a seguito di apposita richiesta, avanzata per le vie brevi dal senatore Azzollini, volta a chiedere di essere nuovamente audito, la Giunta, nella seduta del 24 settembre ha deliberato di accogliere la predetta richiesta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore AZZOLLINI (NCD), il quale lamenta preliminarmente che la disposizione limitativa contenuta nell’articolo 135, comma 4, del Regolamento ha nel caso di specie cagionato una lesione del proprio diritto di difesa, atteso che l’applicazione di tale norma ha determinato in concreto la preclusione della possibilità di conoscere la documentazione integrativa trasmessa dall’autorità giudiziaria.
Rileva poi che la predetta disposizione regolamentare determina una disparità rispetto a quanto previsto nell’articolo 135-bis, comma 2, in relazione ai casi di autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARI (PD) chiede di sospendere l’audizione, al fine di consentire alla Giunta di valutare le questioni avanzate dall’audito in via pregiudiziale.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Pagliari, sospende l’audizione del senatore Azzollini.

Il senatore Azzollini si allontana temporaneamente dall’Aula.

Il PRESIDENTE, in relazione alla questione sottolineata in via pregiudiziale dal senatore Azzollini, evidenzia che l’articolo 135, comma 4, del Regolamento disciplina specificamente il diritto dei senatori ad accedere ai documenti trasmessi alla Giunta dall’autorità giudiziaria. In particolare tale disposizione consente ai soli componenti della Giunta il diritto di prendere visione di tali atti e, peraltro, la prassi applicativa di tale norma è stata sempre orientata in tale direzione.
Per completezza ricorda che l’indagato, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può accedere ai documenti giudiziari che lo riguardano solo nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale e presso le Cancellerie dei competenti Tribunali.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che in qualsiasi tipo di procedimento deve essere garantito il principio irrinunciabile del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in discussione, reputa che il senatore interessato vada messo a conoscenza degli atti che lo riguardano, al di là delle norme e della prassi che non possono di certo essere declinate in modo non conforme al rispetto del menzionato principio del contraddittorio.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Buemi, ritiene che non possa essere convincente l’interpretazione strettamente letterale dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento: infatti, se è certamente comprensibile che soggetti diversi ed estranei rispetto ai componenti della Giunta non possono prendere visione degli atti, non appare giustificabile che tale preclusione possa estendersi anche al senatore – non componente della Giunta – rispetto agli atti che lo riguardano direttamente e sui quali ha diritto di difendersi e di essere ascoltato. Se così non fosse, il diritto di difesa sarebbe privato del suo contenuto essenziale che attiene nella sostanza alla conoscibilità degli atti.
Sulla base delle argomentazioni esposte, dunque, la norma regolamentare e la prassi vanno interpretate alla luce degli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali affermano la valenza del principio del contraddittorio non solo all’interno del processo penale, ma in ogni tipo di procedura. D’altro canto, la fase in cui attualmente si trova l’esame presso la Giunta può essere in qualche modo accostata a quella nella quale gli elementi emersi nel corso dell’indagine penale sono conoscibili da parte dell’indagato in virtù di quanto previsto dall’articolo 415bis del Codice di procedura penale.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) non concorda con quanto sostenuto dai senatori intervenuti, in primo luogo perché la Giunta non è organo giurisdizionale che, nel caso concreto, sta promuovendo un procedimento a carico del senatore Azzollini. Infatti, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta si concentra esclusivamente sulla verifica della legittimità della richiesta – avanzata dalla autorità giudiziaria competente – in merito all’utilizzazione delle intercettazioni concernenti conversazioni che riguardano il senatore Azzollini. Circoscritto in tal modo il perimetro entro il quale deve svolgersi l’esame della Giunta, si deve conseguentemente concludere che non ha senso invocare in questo caso l’esercizio di un diritto di difesa.
Per quanto concerne poi il presunto contrasto tra l’articolo 135, comma 4, del Regolamento e il successivo articolo 135bis – il quale a differenza del primo consente al diretto interessato di prendere visione degli atti che lo riguardano – rileva che si tratta di fattispecie del tutto distinte. Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, si dichiara contrario ad una interpretazione innovativa del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del relatore, senatore CASSON (PD), sulla base delle norme vigenti, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento consente esclusivamente ai componenti della Giunta di prendere visione degli atti concernenti le richieste di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, con conseguente esclusione di tutti gli altri senatori. De iure condendo, appaiono, d’altro lato, condivisibili le argomentazioni che mettono in risalto la rilevanza della conoscibilità degli atti da parte del senatore interessato. Tuttavia, ciò esige una modificazione della norma regolamentare di cui si discute, fermo restando che il diritto di difesa da garantire nei confronti del senatore interessato va necessariamente controbilanciato con gli eventuali vincoli di riservatezza che potrebbero essere apposti sugli atti. In conclusione, nel dichiararsi favorevole ad un allargamento del diritto di difesa, ritiene che allo stato bisogna prendere atto del quadro regolamentare vigente, nella formulazione posta dal comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del senatore AUGELLO (NCD) la norma regolamentare menzionata è diretta solo ad evitare che altri senatori accedano agli atti, ma non impedisce al senatore direttamente interessato della richiesta dell’autorità giudiziaria di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. A suo parere, tale interpretazione è la sola plausibile anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 135bis rispetto al quale, altrimenti, si creerebbe un contrasto ed una incompatibilità sulla base delle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in questione a nulla vale richiamare una prassi fin qui seguita che può essere senz’altro interrotta, ristabilendo un equilibrio tra le due norme regolamentari citate, nel senso di permettere al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. Del resto, sarebbe profondamente contraddittorio se il senatore interessato dalla richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, qualora componente della Giunta, potesse accedere agli atti, mentre, qualora non fosse componente della Giunta, si troverebbe di fronte ad una preclusione che, alla luce di quanto esposto, determinerebbe una disparità irragionevole.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), nell’aderire a quanto sostenuto dal relatore Casson, rileva che non si è di fronte ad una procedura relativamente alla quale possa invocarsi il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A suo giudizio, quindi, l’unica interpretazione possibile del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento è quella letterale poiché consente esclusivamente ai componenti della Giunta l’accesso agli atti. Una possibile modifica di tale disposizione deve pertanto essere affrontata nelle sedi opportune, ma allo stato dei fatti la norma vigente va senz’altro applicata, anche tenendo conto del fatto che senatori appartenenti alla stessa forza politica del senatore Azzollini, in quanto membri della Giunta, hanno la possibilità di conoscere gli atti del documento in titolo. Nota infine che il presunto contrasto con il successivo articolo 135bis sia del tutto apparente perché tale norma investe reati ministeriali che danno luogo ad un procedimento giurisdizionale speciale.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) condivide quanto osservato dal senatore Augello, soprattutto con riferimento alla contraddizione che si manifesterebbe tra il senatore che, in quanto componente della Giunta, avrebbe la possibilità di visionare gli atti, anche in relazione ad un procedimento che lo riguarda, e qualsiasi altro senatore che, pur implicato in una richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria che investe la competenza della Giunta, non può accedere agli atti solo perché non fa parte di tale organo. In tal senso, respinge qualsiasi interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che sarebbe inconciliabile oltre che con la Costituzione anche con il buon senso dal momento che è pacifico che il senatore interessato vanta il diritto di poter conoscere e visionare gli atti che lo riguardano.

Secondo il senatore PAGLIARI (PD)  si imporrebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento in modo da non comprimere o eludere il rispetto del principio del contraddittorio. Nella fattispecie, peraltro, le memorie cui accennava il senatore Azzollini nell’avvio della sua audizione sono palesemente conosciute dallo stesso; tuttavia, se pure allo stato non si pone alcun problema di natura effettiva, de iure condendo appare necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare citata affinché il senatore interessato possa conoscere gli atti che sono oggetto del giudizio della Giunta, fermo restando il rispetto derivante da eventuali vincoli che discendono dal segreto istruttorio.

La senatrice LO MORO (PD), nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Pagliari, ritiene che, in qualsiasi tipo di procedimento in cui è riconosciuto al diretto interessato la possibilità di essere ascoltato, va garantito il principio del contraddittorio, tanto più che, nel caso in esame, il relatore ha fatto riferimento ad atti e circostanze che l’audito può non conoscere. Mette poi in evidenza come l’articolo 135bis sia norma successiva nel tempo rispetto all’articolo 135 e, in quanto tale, sembra aver fatto propri i principi del contraddittorio che nel frattempo si sono consolidati all’interno dell’ordinamento giuridico.

Il senatore AUGELLO fa presente che non tutti i documenti agli atti della Giunta sono in possesso o a conoscenza del senatore Azzollini.

Il relatore, senatore CASSON (PD), rileva che, nell’avvio della sua audizione, il senatore Azzollini ha richiamato l’attenzione su due memorie difensive che sono senz’altro a sua conoscenza. Per quanto riguarda tutti gli altri atti trasmessi dall’autorità giudiziaria competente si rimette alle argomentazioni già svolte in precedenza, le quali richiamano la necessità di attenersi alla norma regolamentare attualmente vigente. De iure condendo, si può senz’altro dibattere sull’esigenza di un cambiamento di siffatta disposizione, in modo da consentire al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano, ma anche dando facoltà allo stesso relatore di poter estrarre copia degli atti medesimi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito ampio e articolato che si è svolto, assume l’impegno ad avanzare una proposta di modifica dell’articolo 135 del Regolamento, che si riserva di sottoporre alla valutazione della Giunta e di inoltrare quindi per i canali ufficiali.

Il senatore D’ASCOLA, concordando con il senatore Augello, richiama l’attenzione sul fatto che le questioni poste dal senatore Azzollini attengono alla mancata conoscibilità di atti diversi rispetto alle memorie difensive che sono di sua conoscenza.

Il senatore BUEMI (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) manifesta la propria contrarietà ad un’interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che non garantisca una effettiva parità delle armi per il senatore interessato.

Il senatore PAGLIARI tiene a precisare che è stato certamente utile ed opportuno che la Giunta si interrogasse sulle interpretazioni da dare alla norma regolamentare più volte citata; tuttavia, ritiene che tale dibattito non possa essere utilizzato in modo strumentale.

Il relatore, senatore CASSON, ricorda che è stato il senatore Azzollini ad avanzare, per le vie brevi ed informali, la richiesta di essere nuovamente audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che riprende l’audizione del senatore Azzollini, iniziata nella presente seduta e sospesa nel corso della stessa.

Il senatore AZZOLLINI, svolge le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l’assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, in quanto il procedimento penale in questione trae origine proprio da un documento a propria firma, del 15 ottobre 2009, contenente deduzioni difensive in relazione ai provvedimenti adottati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla memoria difensiva del 9 dicembre 2011, la quale inerisce a una richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari depositata dal pubblico ministero in data 7 novembre 2011, per una serie di reati, tra i quali anche quelli di cui all’articolo 416 del codice penale, richiesta accolta con ordinanza del giudice per indagini preliminari del 27 gennaio 2012.

Congedato il senatore Azzollini, il PRESIDENTE invita il relatore Casson a precisare se dagli elementi acquisiti nel corso dell’odierna audizione emergano o meno profili in grado di determinare una riformulazione della proposta conclusiva in precedenza prospettata.

Il relatore CASSON chiarisce che nella odierna audizione non è emerso alcun elemento nuovo, confermando quindi la propria indicazione che la Giunta proponga all’Assemblea la concessione dell’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), intervenendo nel dibattito, evidenzia che dalla nota del 21 agosto 2014, sottoscritta dai pubblici ministeri dottor Ruggero e dottor Savasta, emergono taluni evidenti profili di contraddittorietà.
I pubblici ministeri in tale nota sostengono che l’iscrizione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale sia stata effettuata per la prima volta a carico del senatore Azzollini in data 5 agosto 2013. Tale affermazione risulta tuttavia in contrasto con la richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari del 7 novembre 2011 – citata nella stessa nota quale “allegato 1” – dalla quale emerge per tabulas che il senatore Azzollini era indagato a tale data anche per il reato di cui all’articolo 416.
La contraddittorietà della ricostruzione della Procura emerge in maniera ancora più evidente se si considera il documento, tratto dal sistema RE.GE., richiamato nella nota come “allegato 11”, dal quale emerge chiaramente che il senatore Azzollini era iscritto fin dal 16 marzo 2009 anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale.
Nel caso di specie, quindi, emerge una gravissima negligenza della quale si è resa responsabile la Procura ed è forse ipotizzabile anche un’ipotesi di falso, della quale andrebbe investita l’autorità giudiziaria competente.

Il senatore AUGELLO rileva che nel caso di specie non è chiaro se le erronee informazioni fornite dalla Procura alla Giunta siano frutto di una negligenza o se, al contrario, se le stesse siano imputabili a comportamenti dolosi.
Le integrazioni documentali per ultimo trasmesse dall’autorità giudiziaria accrescono i dubbi e le contraddittorietà dell’impianto complessivo della vicenda. L’oratore richiama l’attenzione sul documento citato nella nota trasmessa dalla Procura del 21 agosto 2014 (indicato come “allegato 11”), nel quale è riportato un attestato del RE.GE. da cui emerge senza ombra di dubbio che il senatore Azzollini era indagato per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale fin dal 16 marzo 2009.
Anche le ordinanze di proroga delle indagini preliminari emesse dal GIP partono dal presupposto della sussistenza di una contestazione anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale, come risulta per tabulas dall’esame dei documenti.
Rileva poi che nel caso di specie le intercettazioni sono prive del requisito della necessità e altresì che dalle modalità anomale, con le quali è stata condotta l’intera vicenda, emerge un fumus persecutionis.

Il senatore D’ASCOLA chiede di poter svolgere il proprio intervento nella prossima seduta, atteso che sarà a breve impegnato, come altri componenti della Giunta, nei concomitanti lavori della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

I nuovi consociati della politica nazionale ritardano l’azione della Procura di Trani

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

La Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari ha proseguito stamattina l’esame del Doc. IV, n.5, recante la domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. Si è svolta una nuova audizione del senatore Azzollini, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento. Sucessivamente è proseguita la discussione generale. Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.

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