Porto di Molfetta. La verità sulla transazione di 7,8 milioni e l’archiviazione della Corte dei Conti (prima parte)

fonte: liberatorio.altervista.org

Nella primavera del 2016 fu lo stesso procuratore regionale della Corte dei Conti della Puglia, Francesco Paolo Romanelli, ad annunciarlo nella relazione presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile pugliese.

Tra le istruttorie più rilevanti in corso di trattazione, da parte della procura pugliese presso la Corte dei Conti, c’era il “presunto danno erariale di 7 milioni e 800mila euro conseguente alla stipula di un atto di transazione tra il Comunedi Molfetta e le imprese appaltatrici dei lavori di costruzione del nuovo porto di Molfetta “ (Del. di Giunta Comunale n.25 del 1.2.2010).

Tutto nasce dall’acquisizione dell’Ordinanza applicativa, del GIP presso il Tribunale di Trani, di misure cautelari nei confronti, tra gli altri, di dipendenti, amministratori e revisori dei conti del Comune di Molfetta per una molteplicità di reati, connessi agli stessi lavori del nuovo porto di Molfetta. Per queste circostanze si era ritenuto di focalizzare l’istruttoria sul danno derivato al Comune di Molfetta in conseguenza dell’accordo transattivo con cui è stato riconosciuto all’A.T.I. C.M.C. – S.I.DRA – CIDONIO un risarcimento di 7,8 milioni di euro per i maggiori oneri connessi al protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, essendo apparsa questa l’unica fattispecie concreta e specifica perseguibile a titolo di colpa grave, indipendentemente dall’esito del processo penale.

Dopo una lunga istruttoria fu notificato, in data 25 febbraio 2015, invito a dedurre a Antonio AZZOLLINI, Anna Maria BRATTOLI, Domenico CORRIERI, Pierangelo IURILLl, Giulio LAGRASTA, Mauro G. MAGARELL1, Pantaleo PETRUZZELLA, Vincenzo SPADAVECCHIA, Pietro UVA e Vincenzo BALDUCCI, quali presunti responsabili del suddetto danno.

Il suddetto esborso di € 7.800.000 in favore dell’ATI costituiva, secondo la Corte, danno ingiusto per il Comune di Molfetta, in quanto rappresentava un maggior onere corrisposto a titolo risarcitorio che si sarebbe potuto evitare, laddove il funzionario che ebbe a validare il progetto esecutivo proposto dall’ATI (il RUP Balducci Vincenzo) e i componenti della Giunta comunale che successivamente (con la deliberazione n. 68/2008) lo approvarono, avessero posto, nello svolgimento di siffatte incombenze, anche un minimo grado di perizia, di diligenza e di prudenza, come era certamente loro richiesto, non foss’altro in considerazione del rilevante impegno finanziario che l’opera pubblica in questione comportava.

Risultava chiaramente dagli atti che la riserva, che ha poi dato origine all’accordo transattivo e, quindi, al pagamento della suddetta somma di denaro in favore dell’ATI, è stata da questa motivata esclusivamente con riferimento alla circostanza che i lavori di dragaggio dei fondali del porto (con i connessi lavori di costruzione del molo di sopraflutto) non avevano potuto avere inizio per la prevista data del 13 ottobre 2008, in conformità a quanto stabilito nel “…cronoprogramma contrattuale..”, a causa “…della mancata rimozione dai fondali interessati dai lavori dei numerosi ordigni residuati bellici ancora presenti nelle zone A e B…”, evidenziandosi, all’uopo, che “…ai sensi dell’art. 120 del Capitolato Speciale d’Appalto…”, al completamento di tale bonifica avrebbe dovuto provvedere la stazione appaltante …prima dell’inizio dei lavori…”.

La previsione di una data certa per l’inizio dei lavori di dragaggio era, in tutta e lampante evidenza, assolutamente azzardata. Si rivela, pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile, la macroscopica e grossolana superficialità che ha contraddistinto la condotta di servizio del RUP, prima, e dei componenti della Giunta comunale, poi, laddove hanno, rispettivamente, valutato (il primo) e concorso ad approntare, esprimendo voto a favore della deliberazione n. 68/2008 (i secondi), un progetto esecutivo contenente un cronoprogramma dei lavori che non aveva, all’evidenza, alcuna possibilità di essere attuato nei tempi previsti con riguardo all’esecuzione dei lavori di dragaggio.

Secondo i giudici il RUP Balducci Vincenzo e il Sindaco Azzollini Antonio, pur essendo consci delle conseguenze dannose che sarebbero potute derivare al Comune di Molfetta hanno recepito, all’epoca dei fatti, nel regolamento contrattuale del cronoprogramma l’inizio dei lavori di dragaggio per il 13 ottobre 2008. Inoltre con improvvida pervicacia, hanno proceduto ugualmente, ciascuno per la propria competenza, alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo nel quale tale cronoprogramma era contenuto, omettendo, per di più di adottare qualsivoglia iniziativa a tutela degli interessi dell’Amministrazione.

Tant’è che la Corte dei Conti aveva ritenuto equo e conforme a giustizia che al RUP Balducci e al Sindaco Azzollini fossero imputati, in parti uguali tra loro, i 2/3 del danno (€ 5.200.000), mentre il residuo terzo (€ 2.600.000) fosse ascritto, ugualmente in quote paritarie, ai componenti della Giunta comunale che espressero voto a favore della deliberazione n. 68/2008.

Tale impianto accusatorio, abbastanza chiaro e rispondente ai fatti, fu fortemente ridimensionato dopo l’arrivo delle deduzioni dei vari imputati, in particolare quelle di Azzollini e Balducci.

A questo punto si chiede al lettore una particolare attenzione allo svolgimento dei fatti che hanno grossolanamente depistato tutto l’impianto accusatorio della Corte dei Conti che in data 3 giugno 2016 ha disposto l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

Gli imputati hanno dedotto, e fatto credere alla Corte dei Conti, che il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del porto di Molfetta (ivi compreso il relativo cronoprogramma) è stato validato ed approvato successivamente alla stipulazione dell’Accordo di programma per la definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico, avvenuta il 19 novembre 2007, pertanto il ritardo della bonifica è da imputare ai responsabili dell’Accordo di Programma.

 A loro dire, tale Accordo di Programma, a cui partecipavano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, l’ARPA Puglia e l’ICRAM, individuava il porto di Molfetta come intervento di carattere prioritario e di immediata attivazione, in quanto già coperto da finanziamento. La Corte dichiara che, alla luce di tale circostanza (non nota al momento della redazione dell’invito a dedurre) appare, dunque, non più sostenibile che la data del 13 ottobre 2008, prevista nel cronoprogramma del progetto esecutivo per l’avvio dei lavori di dragaggio dei fondali del porto, fosse palesemente incongrua rispetto ai tempi necessari per l’effettuazione delle prodromiche operazioni di bonifica dagli ordigni bellici.

Pertanto non essendoci più le condizioni per sostenere in giudizio l’ipotesi di grave colpevolezza contestata in sede di invito a dedurre, e imputare agli invitati la mancata previsione dei ritardi che hanno caratterizzato l’esecuzione delle operazioni di bonifica, ascrivibili alle oggettive difficoltà di ordine burocratico che hanno contraddistinto l’attuazione dell’Accordo di programma, dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio. Questo è quanto ha deciso la Corte dei Conti in seguito alle deduzioni presentate da Balducci, Azzollini e dai componenti della Giunta Comunale che hanno votato la delibera n.68 del 2008.

Oggi siamo in grado di affermare che la Corte dei Conti è stata fuorviata dalle deduzione degli “invitati”, e che il decreto di archiviazione potrebbe essere rimesso in discussione perché la storia reale è diversa da quella raccontata dagli odierni imputati. (prima parte)

di Matteo d’Ingeo

Dal 1 agosto 2011 a Torre Gavetone c’è il divieto di balneazione

fonte: liberatorio.altervista.org

Alle ore 11.00 del 1 agosto del 2011 gli operai della Multiservizi piantarono il primo cartello che vietava la balneazione a Torre Gavetone, proprio nei pressi della strada di accesso; ne furono installati una decina lungo la spiaggia fino al confine di Giovinazzo. Il divieto indicava la presenza «nello specchio acqueo di ordigni residuati bellici inesplosi» e recepiva l’ordinanza n.3 del febbraio 2011 della capitaneria di porto che aveva fatto scattare lo stesso divieto nel Comune di Giovinazzo.  Il Gavetone, infatti, ricade nei territori di entrambi i comuni.

Il cartello rappresentava un’ammissione di colpa di Antonio Azzollini, perché meno di una settimana prima il Liberatorio Politico aveva denunciato pubblicamente di aver individuato sui fondali di Torre Gavetone, nei pressi della ex fabbrica, delle aree sigillate col cemento in cui sarebbero stati riposti alcuni residuati bellici.

Un mese prima avevamo inviato un esposto al Prefetto e alla Procura di Trani  denunciando le «scarse informazioni sull’andamento della bonifica» e sul trasporto dei residuati bellici al fosforo diretti nella cava di Corato, che aveva spinto il sindaco Luigi Perrone a emettere una specifica ordinanza di sicurezza.

L’ultima bomba avvistata da un bagnante lo scorso 21 luglio, riportata nel video e nella foto che segue, è stata trovata proprio al confine con Giovinazzo dove sono state cementate le altre bombe da noi segnalate nel 2011.

Il pericolo c’è, è concreto, ma i cittadini continuano a frequentare e fare il bagno a Torre Gavetone; le istituzioni e gli organi preposti fanno finta di non sapere?

 

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