Azzollini e il porto di Molfetta, una legge ad personam potrebbe assolverlo

di Mario Portanova – www.ilfattoquotidiano.it

Antonio Azzollini, campione delle leggi ad se stessum. Il latino è del tutto maccheronico, ma rende l’idea. Il senatore Ncd, presidente della Commissione bilancio, di recente attenzionato per la seconda volta dalla Corte dei Conti, potrebbe scampare dalle accuse che lo hanno fatto finire nel registro degli indagati per la vicenda del porto di Molfetta, città pugliese di cui era sindaco, un appalto da 57 milioni per un’opera mai finita, ma per la quale lo Stato ha stanziato finora oltre 169 milioni. Secondo Repubblica Bari, un piccolo comma inserito in una legge approvata l’anno scorso (quella dei famosi 80 euro di Renzi) potrebbe far cadere una delle accuse contestate al politico alfaniano dalla Procura di Trani. Quella di aver versato 5,7 milioni di euro alle imprese appaltatrici del porto con un “artifizio contabile”, sostengono i pm, in modo tale che il Comune di Molfetta apparisse comunque in regola con il patto di stabilità per gli enti locali.

Repubblica chiama in causa il comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legge n.16 del 2014, poi convertito in legge. E proprio in sede di conversione (prima stranezza) è comparso il “bis” incriminato. Il quale, “per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1o gennaio 2005″ offre una nuova interpretazione di una precedente norma, il comma 76 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Proprio quella che i pm di Trani contestano ad Azzollini di aver violato. La nuova interpretazione è tale che “l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti”. Così facendo, “l’eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”. Un cavillo supertecnico, ma a sollevare sospetti è innanzitutto il riferimento netto al 2005, visto che il pagamento incriminato era stato iscritto nel bilancio del Comune di Molfetta giusto nel 2004. E l’inchiesta contro Azzollini e una sessantina di indagati era diventata di pubblico dominio il 7 ottobre 2013, con due arresti. Come mai sei mesi dopo, nel marzo del 2014, qualcuno si preoccupa di intervenire sui mutui contratti dai Comuni otto anni prima?

Non è la prima volta che il Parlamento licenzia leggine utili al potente ex sindaco di Molfetta. Fra le accuse della Procura di Trani contro Azzollini c’è quella di avere dirottato i copiosi fondi statali stanziati per il porto ad altre destinazioni, dalla pista di atletica alla sistemazione dei marciapiedi. Molti di questi dirottamenti, però, non possono essergli contestati in virtù di una norma del 2005 (il dl 203 poi convertito in legge), secondo la quale i fondi da quel momento in poi stanziati per il porto di Molfetta potevano essere utlizzati anche per “la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva”. Il pronto soccorso ad Azzollini è spesso bipartisan. Nell’ottobre scorso il Pd è stato determinante per respingere la richiesta della Procura di Trani di utilizzare alcune intercettazioni telefoniche – sempre relative all’inchiesta sul porto – in cui compariva il parlamentare. Il prezzo pagato dai dem fu una lacerazione interna con tanto di autosospensione del senatore Felice Casson. Una vicenda che ha poi pesato sulla sua decisione di candidarsi a sindaco di Venezia, con la prospettiva di lasciare Palazzo Madama (e i suoi compromessi) se eletto.

Mario Portanova e la sua inchiesta sul porto di Molfetta. Dal suicidio del Dirigente Enzo Tangari alle intercettazioni di Azzollini negate dal Senato

Azzollini e il dirigente suicida: “Dal senatore pressioni per ostacolare i pm”

di Mario Portanova – www.ilfattoquotidiano.it

Una Panda beige imbocca l’ingresso del porto a forte velocità, percorre il molo, alla curva tira dritto senza frenare. L’auto finisce in mare, proprio sotto il faro, dove ancora oggi si vede la banchina sbrecciata sul bordo. Così, alle 8 e mezzo del mattino del 12 marzo 2013, ha messo fine alla sua vita Enzo Tangari, 59 anni, moglie e tre figli, dirigente del Settore appalti del Comune di Molfetta, in provincia di Bari. Cinque mesi più tardi, il 7 ottobre, due persone finiranno in carcere e altre sessanta indagate nell’inchiesta della Procura di Trani sulla costruzione del nuovo porto, un affare da 70 milioni di euro per il quale, però, le casse pubbliche ne hanno già stanziati circa 170, compreso l’ultimo fondo da dieci milioni garantito dalla legge di stabilità 2015.

E’ la vicenda che vede inquisito, tra gli altri, l’ex sindaco Antonio Azzollini (a sinistra nella foto), Ncd, presidente della Commissione bilancio del Senato, accusato di truffa ai danni dello Stato e altri reati. Un’inchiesta che ha travolto la macchina comunale e le società appaltatrici, guidate dalla coop rossa Cmc di Ravenna. Le manette sono scattate ai polsi di Vincenzo Balducci, dirigente comunale responsabile unico dell’appalto, e del procuratore speciale della Cmc, nonché direttore del cantiere, Giorgio Calderoni. Secondo l’accusa, l’amministrazione Azzollini ha dirottato ad altri scopi parte del fiume di denaro piovuto sulla città, riconoscendo per di più alle aziende appaltatrici “risarcimenti” milionari, contestati dai magistrati, per i ritardi nei lavori dovuti alla presenza di migliaia di ordigni bellici inseplosi sui fondali dell’erigendo nuovo porto. Il contestatissimo affare del porto è la pista principale imboccata dalla Procura di Trani sulla morte di Enzo Tangari. La pm Silvia Curione ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, poi passata ad Antonio Savasta, uno dei titolari dell’indagine sul faraonico scalo a oggi incompiuto. Continua a leggere QUI

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Azzollini, storia di un intoccabile e del suo porto da 170 milioni. Mai realizzato

di Mario Portanova – www.ilfattoquotidiano.it

C’è una relazione dell’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici che porta la data del 15 gennaio 2009 ed elenca una sfilza di gravi irregolarità nei lavori per il nuovo porto di Molfetta, opera faraonica da 70 milioni di euro (poi esplosi in modo incontrollabile e tuttora lievitanti) voluta dal senatore Antonio Azzollini, Ncd, potente presidente della Commissione bilancio del Senato ed ex sindaco della cittadina in provincia di Bari. Da quel documento, trasmesso alla Procura Trani, è nata l’inchiesta con 62 indagati che il 7 ottobre 2013 ha portato all’arresto di due persone: il responsabile unico dell’appalto per il Comune, Vincenzo Balducci, e il procuratore speciale della Cmc, l’azienda appaltarice, Giorgio Calderoni. E all’accusa, per Azzollini, di truffa ai danni dello Stato, falso ideologico, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, violazione delle normative ambientali, violazione della normativa sul lavoro, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In mezzo, il 12 marzo 2013, il sucidio del dirigente del settore appalti del Comune di Molfetta, Enzo Tangari, che si è lanciato in mare con la sua Panda dal molo del porto vecchio nei giorni in cui la polizia giudiziaria acquisiva in Municipio i documenti necessari a chiudere l’inchiesta. Continua a leggere QUI

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Azzollini, porto milionario su un mare di bombe. Cmc: “Opera non eseguibile”

di Mario Portanova – www.ilfattoquotidiano.it

La questione delle bombe è uno dei pilastri dell’accusa dei pm di Trani contro il senatore Ncd Antonio Azzollini e gli altri 61 indagati per l’incredibile appalto del nuovo porto di Molfetta. Secondo i magistrati, la presenza degli esplosivi rimasti sott’acqua dalla prima e dalla seconda guerra mondiale era ben nota in Comune (e in Cmc, la regina delle coop rosse che si è aggiudicata l’appalto nel 2007) ancora prima che la gara partisse, e che quindi fosse nota la “pratica impossibilità”, si legge nelle carte dell’accusa i pm, di realizzare l’opera. Un buona pezza alla tesi dei magistrati è l’ammissione di Giorgio Calderoni, il direttore del cantiere e procuratore della cooperativa ravennate, arrestato nel blitz del 7 ottobre 2013. Intercettato al telefono il 21 maggio 2010, Calderoni commenta la sostanziale immobilità dei lavori: “Probabilmente l’errore è sul fatto che… cioè lo sforzo di seguire questa amministrazione che ha fatto il senatore per il porto eccetera… l’errore è stato quello di concentrarsi tanto anche se c’erano le bombe eccetera, insomma. In realtà, avrebbero prima dovuto aspettare di togliere le bombe però…”. Nettissima sul punto è l’email che il direttore tescnico del cantiere, Carlo Parmigiani, scrive allo stesso Calderoni, suo superiore in Cmc, il 29 giugno 2010 (ben tre anni prima del blocco imposto dalla magistratura, che ha messo sotto sequestro il cantiere, nella foto): “Il porto è a mio avviso palesemente non eseguibile”, scrive Parmigiani, “il problema degli ordigni è solo ed esclusivamente onere della stazione appaltante (il Comune di Molfetta, ndr)”. E conclude: “Se vuoi sapere il mio pensiero, allora vado oltre ed è chiedere di risolvere il contratto in danno alla stazione appaltante”. Continua a leggere QUI

Azzollini, il capogruppo Pd che lo ha “salvato” indagato per peculato

Italian senators Isabella Del Monte, Felice Casson and Giuseppe Cucca attend the final hearing of a senate panel discussing if former Premier Silvio Berlusconi must surrender his Senate seat, in Rome, Friday, Oct. 4, 2013. An Italian Senate panel deciding whether ex-Premier Silvio Berlusconi should lose his seat in the upper chamber of Parliament because of his tax fraud conviction and prison sentence. (AP Photo/Andrew Medichini)

di Monia Melis – www.ilfattoquotidiano.it

Da senatore Pd, e soprattutto in quanto membro delle Giunta delle elezioni e immunità parlamentari, il nome dell’avvocato nuorese Giuseppe Cucca (nella foto con Felice Casson e Isabella Del Monte) è diventato d’un tratto noto. In qualità di capogruppo appena pochi giorni fa, insieme ad altri sette parlamentari dem, ha infatti negato l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche indirette di Antonio Azzollini, presidente della commissione Bilancio del Senato in quota Nuovo centrodestra, accusato di diversi reati nell’inchiesta sul porto di Molfetta, di cui è stato sindaco. Tra le contestazioni una presunta truffa per 150 milioni di euro e mancate bonifiche dei fondali. La cronaca è nota: dopo nove mesi di rinvii dalla giunta è arrivato il “no” e, insieme anche l’autosospensione del relatore, collega di partito, Felice Casson. Poi la rivolta interna con le accuse del deputato Pd Pippo Civati e i sospetti di pressioni politiche. Tra presunte telefonate e riunioni in corsa, quando ormai era il momento di votare. Poi il responso e il profilo basso.

Il senatore Cucca è uno dei pochi a parlare: “Chi insinua che vi siano state pressioni politiche o di altro genere lo fa in palese malafede, dato che colpevolmente dimentica che le stesse persone, anche nel recente passato, non hanno esitato ad assumere decisioni ben più delicate, che davvero avrebbero potuto avere implicazioni sulla vita politica del Paese. E ciò anche in presenza di gravi minacce per loro e per i familiari”. Ma se la notorietà nazionale viene guadagnata di volta in volta, diversa quella regionale. Il nome di Cucca in Sardegna è nell’elenco degli Onorevoli coinvolti nella maxi inchiesta sui fondi regionali. Un esercito che supera gli ottanta nominati distribuiti nei tre filoni portati avanti dalla Procura di Cagliari, con costante aggiornamento.

L’accusa per tutti è di peculato: aver utilizzato i soldi destinati all’attività istituzionale per spese e fini diversi, personali. Alla base dell’inchiesta, prima in Italia, c’è il resoconto della supertestimone Ornella Piredda, già dipendente del Gruppo misto. Lo schema è poi stato applicato a diverse legislature, nella filosofia, ribadita durante gli interrogatori che “così fan tutti”. Ecco quindi la distribuzione dei soldi pubblici – milioni di euro – con il sistema “paghetta”: non attività e spese istituzionali da rimborsare ma un tot a consigliere, quasi mai documentato. In particolare il senatore Cucca è indagato da ottobre del 2013, in quanto ex consigliere regionale della Margherita, insieme ad altri 32 appartenenti del centrosinistra con cifre mediamente basse rispetto ad altri colleghi di assemblea. Il pm Marco Cocco gli contesta presunte spese illecite per 19.608 euro relativi alla XIII legislatura, tra il 2004 e il 2009. Così suddivisi: 15mila euro ottenuti dal gruppo, 4mila attraverso il bancomat.

Un secondo avviso a comparire è stato poi notificato qualche mese più tardi, a giugno, per altri 2mila euro. Tutti i consiglieri sorpresi, ma non scossi, pronti a giustificare e a trovare fatture e ricevute. Mentre si indaga su viaggi e altri acquisti ritenuti non in linea. Cucca allora aveva dichiarato: “Quei fondi non li ho usati neppure tutti, ma voglio prima capire di cosa mi si accusa; capisco meno, ma so che è normale in questi casi, la gogna mediatica che si scatena, come se avessimo fatto chissà cosa”. A fine gennaio l’interrogatorio di novanta minuti in compagnia del legale. Il senatore ha definito di aver fatto le spese sospette per “fini istituzionali”, comunque “giustificabili per fini politici”: come i costi sostenuti per dipendenti e uffici.

Il verbale della vergogna protegge il “PresidenteSenatoreExsindaco”

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio, del 24 settembre e del 1° ottobre 2014.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, invitando ad iscriversi a parlare i senatori interessati ad intervenire.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel rilevare preliminarmente come l’aspetto riguardante il titolo di reato sia stato considerato erroneamente dirimente ai fini della applicazione, nel caso concreto, delle garanzie previste dall’articolo 68 della Costituzione, sottolinea invece come la linea discriminante in ordine alla utilizzabilità o meno di intercettazioni che coinvolgono un parlamentare resta tracciata sia dalla richiamata norma costituzionale sia, soprattutto, dalla giurisprudenza che si è consolidata sul punto. Si è così distinta la fattispecie delle intercettazioni telefoniche dirette – in quanto riguardanti direttamente un parlamentare – le quali, come tali, sono inutilizzabili senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, e, dall’altro lato, si è individuata la fattispecie delle intercettazioni telefoniche indirette, a sua volta classificabile in due sottofattispecie: le intercettazioni indirette in senso stretto e le intercettazioni indirette che più propriamente devono definirsi occasionali e casuali.
Queste due fattispecie danno luogo, infatti, a conseguenze diametralmente opposte: le intercettazioni telefoniche di tipo occasionale e casuale afferiscono ad utenze intestate a soggetti terzi – quindi, non coperti dalla garanzia dell’articolo 68 della Costituzione – utenze sulle quali non era prevedibile l’utilizzabilità e, conseguentemente, il coinvolgimento o la partecipazione del parlamentare. Al contrario, le intercettazioni indirette possono riguardare utenze telefoniche intestate a terzi – soggetti che non rivestono la carica di parlamentare – utenze sulle quali però era prevedibile il rischio di poter captare conversazioni telefoniche che riguardavano un parlamentare che aveva abitudine e consuetudine di rapporti con il soggetto direttamente intercettato. In quest’ultimo caso, pertanto, tutte le volte in cui è configurabile il rischio o la possibilità o la probabilità di intercettare il parlamentare, l’intercettazione stessa dovrebbe essere considerata inutilizzabile.
Ricostruiti in tali termini i criteri che devono essere necessariamente seguiti in merito alla utilizzabilità di intercettazioni che investono un parlamentare, occorre ora verificarne l’applicazione in merito alla vicenda all’esame. A suo avviso non vi è dubbio che si è di fronte ad un caso di intercettazioni telefoniche indirette in senso stretto, poiché fin dall’inizio era sussistente la possibilità di poter intercettare indirettamente il senatore Azzollini; era perciò rappresentabile agli uffici inquirenti la possibilità che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione, tanto più che l’ipotesi di concorso di reato – a supporto della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari – lasciava presagire che tra i soggetti coinvolti sussistevano abituali rapporti telefonici. Era pertanto perfettamente prevedibile che il committente dell’opera in questione, cioè il senatore Azzollini, intrattenesse rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l’opera stessa. Alla luce del quadro descritto, dunque, le intercettazioni telefoniche che indirettamente hanno coinvolto il senatore Azzollini necessitavano della preventiva autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.
Ribadito pertanto che, a suo parere, la questione concernente la qualificazione del reato – nel caso concreto, cioè, l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale – non appare dirimente né sul versante del diritto sostanziale né su quello del diritto processuale, conclude richiamando l’attenzione sul fatto che un componente della Giunta, la senatrice Alberti Casellati, essendosi dimessa per incompatibilità derivante dalla sua elezione a membro del Consiglio Superiore della Magistratura, non è stata ancora sostituita. In tal senso, si potrebbe sostenere che ci si trova di fronte ad un collegio incompleto e imperfetto, come tale inidoneo a decidere la questione in esame.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) ricorda che nella seduta del 10 luglio scorso avanzò la richiesta di acquisire copia dell’ordinanza di proroga delle indagini preliminari e degli atti richiamati emessa dal Tribunale di Trani il 27 gennaio 2012, richiesta che, non avendo ricevuto avviso contrario da parte del relatore, fu poi accolta dalla Giunta. Tali atti quindi sono stati poi effettivamente acquisiti e la Giunta ha successivamente provveduto ad audire, in due distinte occasioni, il senatore Azzollini. Rileva, peraltro, che nella stessa esposizione introduttiva svolta dal relatore nella seduta dell’11 marzo scorso si precisava che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta ad intercettazione – relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini – effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l’autorizzazione all’utilizzo.
Lo stesso relatore, nella successiva seduta del 24 settembre scorso, faceva presente che dagli atti si desumeva che il senatore Azzollini fosse iscritto nel registro degli indagati il 9 febbraio 2010, per il reato di cui al combinato disposto dagli articoli 323 e 110 del codice penale. In pari data, il pubblico ministero operava la secretazione degli atti di indagine in relazione alla predetta iscrizione, formulando, in data 23 marzo 2010, apposita richiesta di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni in ordine alla sopracitata fattispecie criminosa.
Tale ricostruzione denota, a suo parere, un atteggiamento non conforme tenuto dall’autorità giudiziaria competente che, da un lato, richiede stranamente la secretazione di atti per un reato quale l’abuso di ufficio e, dall’altro, opera inizialmente intercettazioni dirette che coinvolgono il senatore Azzollini. Inoltre, in base alla documentazione successivamente acquisita, emerge in modo incontestabile una serie di inaccortezze compiute dalla stessa autorità giudiziaria in ordine alla iscrizione del senatore Azzollini nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Considerato altresì che, come emerso nel corso della sua audizione, l’indagine penale prende avvio proprio da un atto dello stesso senatore Azzollini, rileva che le circostanze esposte descrivono in modo inequivocabile un’attività di intercettazione non casuale a carico del senatore stesso.
Ritiene pertanto che la Giunta sia chiamata a decidere non solo da un punto di vista giuridico-costituzionale, ma soprattutto dal punto di vista politico: il punto nodale della questione ruota intorno al rispetto delle garanzie sancite dall’articolo 68 della Costituzione, garanzie che non possono essere aggirate o eluse come, purtroppo, si è dovuto constatare in numerose circostanze. Pertanto, è auspicabile che la Giunta si riappropri delle prerogative che discendono dalla richiamata norma costituzionale, impedendo che l’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgono parlamentari siano sempre e comunque concesse per un errato scrupolo nei confronti del principio di trasparenza di fronte all’opinione pubblica, così privando in partenza il parlamentare della garanzia di cui all’articolo 68 della Costituzione.
In conclusione ritiene che se quelle garanzie sussistono e sono riconosciute dalla Carta costituzionale è anche perché occorre tutelare la vita democratica del Paese.

Il senatore PAGLIARI (PD) non condivide le ultime considerazioni espresse dal senatore Ferrara in merito ad una valutazione di ordine politico che la Giunta sarebbe chiamata ad effettuare riguardo all’articolo 68 della Costituzione: tale norma, a suo avviso, non può rappresentare la fonte di un privilegio, bensì lo strumento per evitare interferenze nell’esercizio della funzione parlamentare. In questa ottica, pertanto, le autorizzazioni ad acta vanno concesso nel caso in cui sussistano i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente.
Sottolinea, tuttavia, alcuni dubbi e perplessità che sottopone all’attenzione del relatore e che discendono dal fatto che potrebbe sembrare difficile scindere l’imputazione del senatore Azzollini dagli altri concorrenti per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Occorre quindi interrogarsi se nel momento in cui è stata avviata l’indagine penale, emersa un’ipotesi di concorso di reato nel senso menzionato, era pertinente distinguere l’imputazione del senatore Azzollini nel quadro del complessivo disegno criminoso. Tiene a precisare che la vicenda sottesa agli atti appare sconcertante, ferma la presunzione di innocenza di tutti i soggetti coinvolti; tuttavia, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta deve essere concentrato sugli aspetti in precedenza richiamati al fine di evitare che l’iscrizione nel registro degli indagati possa essere considerata in qualche modo reticente per eludere il dettato dell’articolo 68 della Costituzione, così ravvisando gli estremi di un fumus persecutionis a carico del parlamentare in questione.
Infine, sollecita il Presidente a fornire risposta al dubbio di ordine procedurale sollevato dal senatore D’Ascola per quanto concerne la composizione della Giunta, un cui membro – dimessosi dal Senato – non è stato ancora sostituito.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore, senatore CASSON (PD), evidenzia che, al di là della “cortina fumogena” che si è voluta innalzare sulla vicenda in esame, i termini della questione appaiono, a suo giudizio, chiari.

Il senatore D’ASCOLA (NCD) reputa inaccettabile il tono e lo spirito con i quali il relatore ha esordito nel proprio intervento.

Il PRESIDENTE richiama il relatore ad assumere un atteggiamento più moderato e rispettoso verso tutte le opinioni emerse durante il dibattito.

Il relatore, senatore CASSON (PD), prosegue nella replica, osservando che la questione sottoposta all’attenzione della Giunta coinvolge ben 62 indagati, per una serie complessa di imputazioni che hanno originato due procedimenti penali. In particolare, l’autorità giudiziaria competente ha avanzato richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni riguardanti il senatore Azzollini, intercettazioni di numero esiguo e relative ad un ristrettissimo arco temporale. Precisa altresì che tali intercettazioni hanno ad oggetto utenze telefoniche che riguardano il responsabile unico del procedimento che è stato fin dall’inizio indagato per il reato previsto dall’articolo 416 del codice penale. Alla luce degli atti acquisiti, sostiene la natura del tutto casuale delle intercettazioni che coinvolgono il senatore Azzollini poiché tale captazione è stata fortuitamente effettuata su utenze telefoniche che non potevano essere riferibili al senatore in questione.
In questi termini, ribadisce conclusivamente la propria proposta di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche riguardanti il senatore Azzollini.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che già nella precedente seduta ha avuto modo di verificare l’assoluta regolarità dei lavori della Giunta, la quale, non può essere considerata un organo perfetto; infatti, ricorda che i collegi perfetti sono quelli che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri; tuttavia, in tale fattispecie non possono ricomprendersi gli organi politici e legislativi che, quindi, devono essere considerati collegi imperfetti che possono deliberare con la presenza di un numero legale, numero legale che tanto nella scorsa seduta quanto in quella odierna è stato ampiamente superato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie sono state aggirate ed eluse le disposizioni contemplate all’articolo 68 della Costituzione in materia di intercettazioni. Lo stesso approccio poco rispettoso delle guarentigie costituzionali è stato seguito dalla Procura di Palermo relativamente all’espressione da parte della stessa di parere favorevole alla deposizione del Capo dello Stato, insieme a due esponenti della malavita organizzata, al processo per la trattativa Stato-mafia.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie la Procura di Trani ha indebitamente intercettato le conversazioni di un parlamentare, senza chiedere preventivamente l’autorizzazione alla Camera di appartenenza dello stesso.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del relatore Casson, evidenziando che nel caso di specie le intercettazioni si configurano come occasionali e conseguentemente può essere autorizzato l’utilizzo delle stesse.
Relativamente alle considerazioni espresse dal senatore Giovanardi in merito alla deposizione del Capo dello Stato nella trattativa Stato-mafia, prospetta l’opportunità che il Presidente della Repubblica rassegni le proprie dimissioni.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Casson, sottolineando che le guarentigie contemplate all’articolo 68 della Costituzione tutelano il libero esercizio del mandato parlamentare, evitando qualsivoglia condizionamento in ordine allo stesso.
Nel caso di specie le intercettazioni di cui al documento in titolo non erano sicuramente occasionali, in quanto è del tutto inverosimile la tesi sostenuta dalla Procura in base alla quale l’imputazione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale avrebbe riguardato le ditte appaltatrici, i funzionari comunali che hanno seguito i lavori, e non il principale referente politico del comune che ha commissionato tale appalto.

Il senatore CUCCA (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22,10.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, formulata dal relatore Casson, di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche di cui al documento in titolo.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il relatore CASSON (PD) annuncia la propria sospensione dal Gruppo del Partito democratico.

La storia infinita delle intercettazioni del senatore Azzollini

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) propone di invertire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, svolgendo prioritariamente l’esame del documento relativo ad una richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riferimento all’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno, è prevista l’audizione del senatore Azzollini, evidenziando tuttavia che la trattazione del caso relativo al senatore Albertini potrà avvenire subito dopo.

IMMUNITA’ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell’11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio e del 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE  STEFANO (SEL) ricorda che a seguito di apposita richiesta, avanzata per le vie brevi dal senatore Azzollini, volta a chiedere di essere nuovamente audito, la Giunta, nella seduta del 24 settembre ha deliberato di accogliere la predetta richiesta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore AZZOLLINI (NCD), il quale lamenta preliminarmente che la disposizione limitativa contenuta nell’articolo 135, comma 4, del Regolamento ha nel caso di specie cagionato una lesione del proprio diritto di difesa, atteso che l’applicazione di tale norma ha determinato in concreto la preclusione della possibilità di conoscere la documentazione integrativa trasmessa dall’autorità giudiziaria.
Rileva poi che la predetta disposizione regolamentare determina una disparità rispetto a quanto previsto nell’articolo 135-bis, comma 2, in relazione ai casi di autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARI (PD) chiede di sospendere l’audizione, al fine di consentire alla Giunta di valutare le questioni avanzate dall’audito in via pregiudiziale.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Pagliari, sospende l’audizione del senatore Azzollini.

Il senatore Azzollini si allontana temporaneamente dall’Aula.

Il PRESIDENTE, in relazione alla questione sottolineata in via pregiudiziale dal senatore Azzollini, evidenzia che l’articolo 135, comma 4, del Regolamento disciplina specificamente il diritto dei senatori ad accedere ai documenti trasmessi alla Giunta dall’autorità giudiziaria. In particolare tale disposizione consente ai soli componenti della Giunta il diritto di prendere visione di tali atti e, peraltro, la prassi applicativa di tale norma è stata sempre orientata in tale direzione.
Per completezza ricorda che l’indagato, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può accedere ai documenti giudiziari che lo riguardano solo nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale e presso le Cancellerie dei competenti Tribunali.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che in qualsiasi tipo di procedimento deve essere garantito il principio irrinunciabile del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in discussione, reputa che il senatore interessato vada messo a conoscenza degli atti che lo riguardano, al di là delle norme e della prassi che non possono di certo essere declinate in modo non conforme al rispetto del menzionato principio del contraddittorio.

Il senatore D’ASCOLA (NCD), nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Buemi, ritiene che non possa essere convincente l’interpretazione strettamente letterale dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento: infatti, se è certamente comprensibile che soggetti diversi ed estranei rispetto ai componenti della Giunta non possono prendere visione degli atti, non appare giustificabile che tale preclusione possa estendersi anche al senatore – non componente della Giunta – rispetto agli atti che lo riguardano direttamente e sui quali ha diritto di difendersi e di essere ascoltato. Se così non fosse, il diritto di difesa sarebbe privato del suo contenuto essenziale che attiene nella sostanza alla conoscibilità degli atti.
Sulla base delle argomentazioni esposte, dunque, la norma regolamentare e la prassi vanno interpretate alla luce degli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali affermano la valenza del principio del contraddittorio non solo all’interno del processo penale, ma in ogni tipo di procedura. D’altro canto, la fase in cui attualmente si trova l’esame presso la Giunta può essere in qualche modo accostata a quella nella quale gli elementi emersi nel corso dell’indagine penale sono conoscibili da parte dell’indagato in virtù di quanto previsto dall’articolo 415bis del Codice di procedura penale.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) non concorda con quanto sostenuto dai senatori intervenuti, in primo luogo perché la Giunta non è organo giurisdizionale che, nel caso concreto, sta promuovendo un procedimento a carico del senatore Azzollini. Infatti, l’oggetto dell’esame cui è chiamata la Giunta si concentra esclusivamente sulla verifica della legittimità della richiesta – avanzata dalla autorità giudiziaria competente – in merito all’utilizzazione delle intercettazioni concernenti conversazioni che riguardano il senatore Azzollini. Circoscritto in tal modo il perimetro entro il quale deve svolgersi l’esame della Giunta, si deve conseguentemente concludere che non ha senso invocare in questo caso l’esercizio di un diritto di difesa.
Per quanto concerne poi il presunto contrasto tra l’articolo 135, comma 4, del Regolamento e il successivo articolo 135bis – il quale a differenza del primo consente al diretto interessato di prendere visione degli atti che lo riguardano – rileva che si tratta di fattispecie del tutto distinte. Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, si dichiara contrario ad una interpretazione innovativa del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del relatore, senatore CASSON (PD), sulla base delle norme vigenti, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento consente esclusivamente ai componenti della Giunta di prendere visione degli atti concernenti le richieste di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, con conseguente esclusione di tutti gli altri senatori. De iure condendo, appaiono, d’altro lato, condivisibili le argomentazioni che mettono in risalto la rilevanza della conoscibilità degli atti da parte del senatore interessato. Tuttavia, ciò esige una modificazione della norma regolamentare di cui si discute, fermo restando che il diritto di difesa da garantire nei confronti del senatore interessato va necessariamente controbilanciato con gli eventuali vincoli di riservatezza che potrebbero essere apposti sugli atti. In conclusione, nel dichiararsi favorevole ad un allargamento del diritto di difesa, ritiene che allo stato bisogna prendere atto del quadro regolamentare vigente, nella formulazione posta dal comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del senatore AUGELLO (NCD) la norma regolamentare menzionata è diretta solo ad evitare che altri senatori accedano agli atti, ma non impedisce al senatore direttamente interessato della richiesta dell’autorità giudiziaria di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. A suo parere, tale interpretazione è la sola plausibile anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 135bis rispetto al quale, altrimenti, si creerebbe un contrasto ed una incompatibilità sulla base delle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in questione a nulla vale richiamare una prassi fin qui seguita che può essere senz’altro interrotta, ristabilendo un equilibrio tra le due norme regolamentari citate, nel senso di permettere al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. Del resto, sarebbe profondamente contraddittorio se il senatore interessato dalla richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, qualora componente della Giunta, potesse accedere agli atti, mentre, qualora non fosse componente della Giunta, si troverebbe di fronte ad una preclusione che, alla luce di quanto esposto, determinerebbe una disparità irragionevole.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), nell’aderire a quanto sostenuto dal relatore Casson, rileva che non si è di fronte ad una procedura relativamente alla quale possa invocarsi il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A suo giudizio, quindi, l’unica interpretazione possibile del comma 4 dell’articolo 135 del Regolamento è quella letterale poiché consente esclusivamente ai componenti della Giunta l’accesso agli atti. Una possibile modifica di tale disposizione deve pertanto essere affrontata nelle sedi opportune, ma allo stato dei fatti la norma vigente va senz’altro applicata, anche tenendo conto del fatto che senatori appartenenti alla stessa forza politica del senatore Azzollini, in quanto membri della Giunta, hanno la possibilità di conoscere gli atti del documento in titolo. Nota infine che il presunto contrasto con il successivo articolo 135bis sia del tutto apparente perché tale norma investe reati ministeriali che danno luogo ad un procedimento giurisdizionale speciale.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) condivide quanto osservato dal senatore Augello, soprattutto con riferimento alla contraddizione che si manifesterebbe tra il senatore che, in quanto componente della Giunta, avrebbe la possibilità di visionare gli atti, anche in relazione ad un procedimento che lo riguarda, e qualsiasi altro senatore che, pur implicato in una richiesta di autorizzazione dell’autorità giudiziaria che investe la competenza della Giunta, non può accedere agli atti solo perché non fa parte di tale organo. In tal senso, respinge qualsiasi interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che sarebbe inconciliabile oltre che con la Costituzione anche con il buon senso dal momento che è pacifico che il senatore interessato vanta il diritto di poter conoscere e visionare gli atti che lo riguardano.

Secondo il senatore PAGLIARI (PD)  si imporrebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento in modo da non comprimere o eludere il rispetto del principio del contraddittorio. Nella fattispecie, peraltro, le memorie cui accennava il senatore Azzollini nell’avvio della sua audizione sono palesemente conosciute dallo stesso; tuttavia, se pure allo stato non si pone alcun problema di natura effettiva, de iure condendo appare necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare citata affinché il senatore interessato possa conoscere gli atti che sono oggetto del giudizio della Giunta, fermo restando il rispetto derivante da eventuali vincoli che discendono dal segreto istruttorio.

La senatrice LO MORO (PD), nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Pagliari, ritiene che, in qualsiasi tipo di procedimento in cui è riconosciuto al diretto interessato la possibilità di essere ascoltato, va garantito il principio del contraddittorio, tanto più che, nel caso in esame, il relatore ha fatto riferimento ad atti e circostanze che l’audito può non conoscere. Mette poi in evidenza come l’articolo 135bis sia norma successiva nel tempo rispetto all’articolo 135 e, in quanto tale, sembra aver fatto propri i principi del contraddittorio che nel frattempo si sono consolidati all’interno dell’ordinamento giuridico.

Il senatore AUGELLO fa presente che non tutti i documenti agli atti della Giunta sono in possesso o a conoscenza del senatore Azzollini.

Il relatore, senatore CASSON (PD), rileva che, nell’avvio della sua audizione, il senatore Azzollini ha richiamato l’attenzione su due memorie difensive che sono senz’altro a sua conoscenza. Per quanto riguarda tutti gli altri atti trasmessi dall’autorità giudiziaria competente si rimette alle argomentazioni già svolte in precedenza, le quali richiamano la necessità di attenersi alla norma regolamentare attualmente vigente. De iure condendo, si può senz’altro dibattere sull’esigenza di un cambiamento di siffatta disposizione, in modo da consentire al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano, ma anche dando facoltà allo stesso relatore di poter estrarre copia degli atti medesimi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito ampio e articolato che si è svolto, assume l’impegno ad avanzare una proposta di modifica dell’articolo 135 del Regolamento, che si riserva di sottoporre alla valutazione della Giunta e di inoltrare quindi per i canali ufficiali.

Il senatore D’ASCOLA, concordando con il senatore Augello, richiama l’attenzione sul fatto che le questioni poste dal senatore Azzollini attengono alla mancata conoscibilità di atti diversi rispetto alle memorie difensive che sono di sua conoscenza.

Il senatore BUEMI (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) manifesta la propria contrarietà ad un’interpretazione dell’articolo 135, comma 4, del Regolamento che non garantisca una effettiva parità delle armi per il senatore interessato.

Il senatore PAGLIARI tiene a precisare che è stato certamente utile ed opportuno che la Giunta si interrogasse sulle interpretazioni da dare alla norma regolamentare più volte citata; tuttavia, ritiene che tale dibattito non possa essere utilizzato in modo strumentale.

Il relatore, senatore CASSON, ricorda che è stato il senatore Azzollini ad avanzare, per le vie brevi ed informali, la richiesta di essere nuovamente audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che riprende l’audizione del senatore Azzollini, iniziata nella presente seduta e sospesa nel corso della stessa.

Il senatore AZZOLLINI, svolge le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l’assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, in quanto il procedimento penale in questione trae origine proprio da un documento a propria firma, del 15 ottobre 2009, contenente deduzioni difensive in relazione ai provvedimenti adottati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla memoria difensiva del 9 dicembre 2011, la quale inerisce a una richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari depositata dal pubblico ministero in data 7 novembre 2011, per una serie di reati, tra i quali anche quelli di cui all’articolo 416 del codice penale, richiesta accolta con ordinanza del giudice per indagini preliminari del 27 gennaio 2012.

Congedato il senatore Azzollini, il PRESIDENTE invita il relatore Casson a precisare se dagli elementi acquisiti nel corso dell’odierna audizione emergano o meno profili in grado di determinare una riformulazione della proposta conclusiva in precedenza prospettata.

Il relatore CASSON chiarisce che nella odierna audizione non è emerso alcun elemento nuovo, confermando quindi la propria indicazione che la Giunta proponga all’Assemblea la concessione dell’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), intervenendo nel dibattito, evidenzia che dalla nota del 21 agosto 2014, sottoscritta dai pubblici ministeri dottor Ruggero e dottor Savasta, emergono taluni evidenti profili di contraddittorietà.
I pubblici ministeri in tale nota sostengono che l’iscrizione per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale sia stata effettuata per la prima volta a carico del senatore Azzollini in data 5 agosto 2013. Tale affermazione risulta tuttavia in contrasto con la richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari del 7 novembre 2011 – citata nella stessa nota quale “allegato 1” – dalla quale emerge per tabulas che il senatore Azzollini era indagato a tale data anche per il reato di cui all’articolo 416.
La contraddittorietà della ricostruzione della Procura emerge in maniera ancora più evidente se si considera il documento, tratto dal sistema RE.GE., richiamato nella nota come “allegato 11”, dal quale emerge chiaramente che il senatore Azzollini era iscritto fin dal 16 marzo 2009 anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale.
Nel caso di specie, quindi, emerge una gravissima negligenza della quale si è resa responsabile la Procura ed è forse ipotizzabile anche un’ipotesi di falso, della quale andrebbe investita l’autorità giudiziaria competente.

Il senatore AUGELLO rileva che nel caso di specie non è chiaro se le erronee informazioni fornite dalla Procura alla Giunta siano frutto di una negligenza o se, al contrario, se le stesse siano imputabili a comportamenti dolosi.
Le integrazioni documentali per ultimo trasmesse dall’autorità giudiziaria accrescono i dubbi e le contraddittorietà dell’impianto complessivo della vicenda. L’oratore richiama l’attenzione sul documento citato nella nota trasmessa dalla Procura del 21 agosto 2014 (indicato come “allegato 11”), nel quale è riportato un attestato del RE.GE. da cui emerge senza ombra di dubbio che il senatore Azzollini era indagato per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale fin dal 16 marzo 2009.
Anche le ordinanze di proroga delle indagini preliminari emesse dal GIP partono dal presupposto della sussistenza di una contestazione anche per il reato di cui all’articolo 416 del codice penale, come risulta per tabulas dall’esame dei documenti.
Rileva poi che nel caso di specie le intercettazioni sono prive del requisito della necessità e altresì che dalle modalità anomale, con le quali è stata condotta l’intera vicenda, emerge un fumus persecutionis.

Il senatore D’ASCOLA chiede di poter svolgere il proprio intervento nella prossima seduta, atteso che sarà a breve impegnato, come altri componenti della Giunta, nei concomitanti lavori della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

I nuovi consociati della politica nazionale ritardano l’azione della Procura di Trani

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

La Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari ha proseguito stamattina l’esame del Doc. IV, n.5, recante la domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. Si è svolta una nuova audizione del senatore Azzollini, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento. Sucessivamente è proseguita la discussione generale. Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.

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